AGGIORNAMENTI

La sospensiva รจ l'ultima chance

Il contribuente che non presenta la relazione economico-patrimoniale richiesta da Equitalia e, di conseguenza, non accede alla rateazione del debito, può soltanto provare a chiedere la sospensiva degli effetti dell'atto in questione in via giudiziale e/o amministrativa all'ente creditore, in genere l'Agenzia delle Entrate.

Serve, a tal fine, un contenzioso in corso e la consapevolezza che la proposizione dell'istanza potrebbe non evitare alla società interessata il pagamento per intero della somma dovuta.

Infatti, ben raramente, lerichieste in via amministrativa presentate all'amministrazione finanziaria vengono accolte. Per quelle giudiziali, in genere, i tempi per la fissazione dell'udienza e per la decisione, sono più lunghi di quelli previsti per
l'adozione delle misure cautelari, e talvolta, anche esecutive, con la conseguenza che anche il successivo ottenimento della sospensiva del giudice sarebbe priva di effetti.

Fonte:  II Sole 24 Ore  

Supertutela nell'accesso

L'accertamento che inizia con l'ingresso nella sede della società è nullo se non si chiude con un processo verbale di onstatazione. E questo soprattutto quando nello stesso verbale delle operazioni compiute in azienda sia espressamente previsto che alla parte è riservata la facoltà di comunicare osservazioni e richieste entro 60 giorni dalla notifica del pvc, redatto a chiusura della verifica.

Sulla base di questa motivazione la Ctp di Prato, con la sentenza dello scorso 6 luglio, ha accolto i ricorsi presentati da una società contro una serie di avvisi di accertamento spiccati dal locale ufficio delle Entrate a seguito di un accesso presso la sede legale con acquisizione di un ingente mole di documentazione.

Fonte:  Italia Oggi  

Scatta l'obbligo di comunicare la PEC

          

Scatta l’obbligo per tutte le società di persone e di capitali iscritte al Registro delle Imprese di comunicare il proprio indirizzo telematico, il recapito di Posta elettronica certificata (Pec). Per ora sono esentate le imprese individuali e quelle non costituite in forma societaria, ma per tutte le altre è importante rispettare la scadenza. Il vincolo deriva dal Dl 185/2008, convertito con la legge 02/2009, che impone di dotarsi di una versione virtuale della sede legale, presso cui recapitare atti e documenti a valore legale.

La posta certifica semplifica i rapporti con la Pubblica Amministrazione rendendo la comunicazione più veloce e meno dispendiosa: ha lo stesso valore di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di una notifica.
Il servizio può essere acquistato presso uno dei 25 gestori attivi riconosciuti da DigitPa (elenco su www.digitpa.gov.it) a un costo che non supera in genere le poche decine di euro all’anno.
La comunicazione obbligatoria all’anagrafe delle imprese, che può essere fatta anche on-line sul sito www.registroimprese.it, è invece completamente gratuita.

L’importante, in ogni caso, è rispettare la scadenza del 29 novembre, poiché, in caso contrario si rischia una sanzione per omessa o tardiva comunicazione o deposito, da 206 a 2.065 euro. Per la stessa ragione, bisogna assicurarsi che la casella sia sempre attiva (occorre quindi essere certi che il contratto con il fornitore del servizio non sia interrotto) e che tutte le variazioni vengano comunicate tempestivamente all’anagrafe delle imprese: in caso contrario, la sanzione potrebbe scattare anche se si è in regola con tutti gli altri obblighi.

     

Tasse: arriva il nuovo redditometro

 

Il fisco lancia la sfida ai furbetti con il nuovo redditometro. Inizia la sperimentazione, che durerà 2-3 mesi, del nuovo strumento di controllo che attraverso le associazioni di categorie ha l’obbiettivo di monitorare è accertare la coerenza tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa. Da febbraio 2012 entrerà poi a regime.   Il redditometro riguarderà le dichiarazioni presentate nel 2010 relative cioè all'anno d'imposta 2009. Dunque per l'Agenzia delle Entrate sarà possibile usare il redditometro a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2010. Nel mirino ci sono oltre 22 milioni di famiglie, per complessivi 50 milioni di soggetti.
  • LE SPESE
Nell'ambito del nuovo redditometro sono state individuate sette categorie di spesa: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazione e contributi, istruzione, attività sportive e ricreative e curadelle persona, altre spese significative, investimenti immobiliari e mobiliari netti.   Nel capitolo abitazione, entrano nel redditometro le spese relative ai mutui, alle ristrutturazioni, agli elettrodomestici, agli arredi ma anche quelle per l'energia elettrica, i collaboratori domestici, la telefonia fissa e mobile e il gas. Quanto ai mezzi di trasporto, sotto la lente del fisco finiscono le spese per minicar, caravan, barche, moto, auto e mezzi di trasporto in leasing o noleggio.   Sul fronte delle assicurazioni e dei contributi previdenziali, entrano nel redditometro le assicurazioni vita, danni, malattia, responsabilità civile, incendio e furto, ma anche i contributi obbligatori, volontari e la previdenza complementare.   Nel capitolo istruzione figurano le spese per asili nido, scuole, corsi di lingue straniere, soggiorni di studio all'estero, corsi universitari, master e canoni di locazione per studenti universitari.   Quanto alle attività sportive e ricreative, nel redditometro entrano le spese per le attività sportive, i circoli culturali, i cavalli, i giochi on line, gli alberghi, gli abbonamenti allo stadio o ad altri eventi sportivi e culturali.   Le spese significative nel mirino del fisco rigurderanno gli oggetti d'arte, i gioielli e i preziosi, ma anche le donazioni a onlus e simili e gli assegni corrisposti al coniuge.   A partire da febbraio 2012, sarà messo a disposizione dei singoli contribuenti e degli intermediari che li assistono un apposito software per verificare la coerenza della propria posizione.
  • COME FUNZIONA
Le famiglie considerate sono, dunque, oltre 22 milioni e verranno divise in 55 gruppi omogenei che si otterranno incrociando gli 11 nuclei familiari, dai single con meno di 35 anni alle coppie con più di tre figli, alle cinque aree geografiche (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole).   Per ciascuno dei 55 gruppi omogenei le voci indicative della capacità di spesa contribuiscono in misura differenziata alla stima del reddito della famiglia.   Lo strumento verrà utilizzato esclusivamente - ha spiegato l'Agenzia delle Entrate - per orientare il contribuente verso la compliance e per potenziare l'analisi del rischio di evasione da parte dell'Agenzia delle Entrate.   Se il contribuente, pur consapevole della incoerenza, non modifica il comportamento dichiarativo, viene sicuramente selezionato per ulteriori approfondimenti, calibrati in funzione dell'entità dello scostamento. Se lo scostamento tra i redditi e le spese è basso, il fisco non procederà ad accertamenti; se lo scostamento è medio parte la prima fase del contraddittorio per approfondire le cause dello scostamento stimato; se lo scostamento è molto elevato si procede all'accertamento.

Dta, trasformazione possibile

 Con la circolare n. 17/E dello scorso 16 giugno l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge n. 147/2013 in merito alla trasformazione in credito d'imposta delle attività riferite alle imposte
anticipate (Dta) iscritte in bilancio.

Le modifiche, applicabili al periodo d'imposta 2013, per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con quello solare, riguardano, in particolare, le Dta-Irap concernenti la svalutazione crediti, l'ammortamento e/o la valutazione dell'avviamento e delle altre attività immateriali, in caso di perdita civilistica o di valore della produzione netta negativo. Sul punto le Entrate hanno precisato che in presenza di una perdita civilistica la trasformazione decorre dalla data di approvazione del bilancio; nessun rilievo assumono, quindi, le imposte anticipate iscritte nel bilancio riferito all'esercizio 2013, mentre in prsenza di valore della produzione netta negativo, ai fini Irap si deve far riferimento alla dichiarazi
one relativa al periodo d'imposta 2013.

Fonte:  Italia Oggi