Operazioni Intracomunitarie: è necessaria l’autorizzazione dell’Agenzia

Il D.L. n. 78/10 ha introdotto l’obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie (cessioni/acquisti di beni), al fine di contrastare le frodi Iva internazionali

La c.d. Manovra correttiva (art. 27 del D.L. n. 78/2010), al fine di contrastare le frodi Iva internazionali, ha modificato l’art. 35 del DPR n. 633/72, inserendo l’obbligo da parte dei soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di esprimere la volontà di effettuare dette operazioni, richiedendo l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate a seguito della quale avviene l’iscrizione nell’archivio dei soggetti autorizzati, c.d. VIES.

La stessa norma aveva precisato che con appositi Provvedimenti, l’Agenzia delle Entrate avrebbe fornito chiarimenti in merito alle modalità di revoca o diniego dell’autorizzazione, e ai criteri e le modalità di inclusione nell’archivio VIES.
Recentemente infatti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due Provvedimenti del 29/12/2010 con i quali sono state definite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie e i criteri di inclusione delle partite Iva nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie.

La disciplina in esame prevede due differenti procedure per ottenere l’autorizzazione ad effettuare operazioni IntraUe da parte dell’Agenzia delle Entrate, a seconda che i soggetti:
  • siano già in attività e quindi già titolari di partita Iva;
  • che iniziano l’attività.

Adempimenti dei soggetti già in attività

In base a quanto indicato nei due Provvedimenti, i soggetti già in possesso di Partita Iva sono di diritto iscritti nell'Archivio VIES , l'Agenzia delle Entrate procederà poi al controllo di tali soggetti al fine di determinarne l'esclusione o meno dall'elenco stesso.

Tali soggetti se seguiranno alcuni adempimenti rimarranno iscritti nell'archivio altrimenti verranno esclusi. Tuttavia bisogna fare una distinzione tra i soggetti già in possesso di partita Iva a seconda del periodo in cui hanno presentato la Dichiarazione di inizio attività:

Soggetti che hanno presentato la Dichiarazione di inizio attività dal 31/05/2010 al 28/02/2011:

  • non hanno dichiarato di effettuare operazioni IntraUe nei Modelli di Dichiarazione di inizio attività, Mod. AA7 o Mod. AA9
  • oppure non hanno comunque posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi di presentazione dei relativi Modelli Intrastat

entro il 28/02/2011
verranno esclusi dall'archivio VIES,
per poter essere autorizzati ad effettuare operazioni IntraUe e rientrare quindi nell'archivio,
dovranno presentare
Istanza all'Agenzia delle Entrate

Di conseguenza coloro che prevedono di effettuare operazioni intraUE , se vogliono che trascorrano i trenta giorni per il silenzio assenso prima del 28/02/2011, dovranno inviare l'istanza , alla competente Agenzia delle Entrate, entro il 29/01/2011

  • hanno dichiarato di effettuare operazioni IntraUe nei Modelli di Dichiarazione di inizio attività, Mod. AA7 o Mod. AA9
  • oppure hanno comunque posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi di presentazione dei relativi Modelli Intra

rimangono iscritti nell'Archivio
dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni IntraUe


Soggetti che hanno presentato la Dichiarazione di inizio attività prima del 31/05/2010:

  • non hanno presentato i modelli Intra negli anni 2009 e 2010
  • oppure, pur avendoli presentati non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi ai fini Iva per il 2009

entro il 28/02/2011
verranno esclusi dall'archivio VIES,
per poter essere autorizzati ad effettuare operazioni IntraUe e rientrare quindi nell'archivio,
dovranno presentare
Istanza all'Agenzia delle Entrate

Di conseguenza coloro che prevedono di effettuare operazioni intraUE , se vogliono che trascorrano i trenta giorni per il silenzio assenso prima del 28/02/2011, dovranno inviare l'istanza , alla competente Agenzia delle Entrate, entro il 29/01/2011

  • hanno presentato i modelli Intra negli anni 2009 e 2010
  • e hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi ai fini Iva per il 2009

rimangono iscritti nell'Archivio
dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni IntraUe


Quindi per coloro che sono tenuti ad inviare l'istanza all'Agenzia delle Entrate , c'è tempo fino al 29 gennaio 2011 per effettuare la manifestazione di volontà ad effettuare operazioni intracomunitarie (cessioni e acquisti di beni nell'ambito degli altri 26 Stati della Ue), se si vuole che trascorrano i trenta giorni per il silenzio/assenso prima del 28 febbraio 2011, questo per evitare un periodo di sospensione nella effettuazione di operazioni Intra Ue.

L'istanza va redatta in carta libera e presentata a un ufficio dell'agenzia delle Entrate.

In ogni caso si ritiene che per molti soggetti che risultano cancellati dall'archivio, l'istanza potrà essere presentata solo all'occorrenza.

Adempimenti per i soggetti che si accingono ad aprire partita Iva, che iniziano l’attività

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA direttamente all'Agenzia delle entrate ovvero al Registro delle imprese, mediante la Comunicazione Unica, se tenuti a tale adempimento.
Nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA deve essere espressa l'eventuale volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie .

Tale volontà viene espressa compilando:

  • campo “Operazioni Intracomunitarie ” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi);
  • casella “C” del Quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta.
28/01/2011